TORNEO | DATA | |
1. | CISF 2025 - Campionato Regionale Piemonte | 19-01-2025 |
2. | CIA 2025 - Campionato Interprovinciale NO-VCO | 24-01-2025 |
3. | CIA 2025 - Campionato Provinciale Torino | 07-02-2025 |
4. | CIA 2025 - Campionato Provinciale Cuneo | 15-02-2025 |
5. | 5° Memorial Luca Fusco | 26-02-2025 |
6. | 27° Memorial Berruto | 14-03-2025 |
7. | 94° Rapid CRP Veloce Club Pinerolo | 23-03-2025 |
8. | Open di Primavera 2025 | 01-04-2025 |
9. | 95° Rapid Veloce Club Pinerolo | 11-04-2025 |
10. | 7° Active Chess | 15-05-2025 |
Pubblichiamo i nominativi dei candidati alle varie posizioni regionali e alcune indicazioni relative alle votazioni.
ELENCO CANDIDATI
Presidente
Spatola Davide
Consiglieri in quota società
Oddenino Caterina
Risso Alessandro
Sibille Ettore
Consiglieri in quota giocatori
Castaldo Folco Vincenzo
Consiglieri in quota istruttori
Balla Antonella
Perano Simone
Delegati in quota giocatori
Barolo Andrea
Castaldo Folco Vincenzo
D'Amico Antonino
Garbezza Davide
Pugliese Luca
Ranieri Fabrizio
Razzano Lorenzo
Torrione William
Delegati in quota istruttori
Autino Massimiliano
Chiarotto Filippo
Macis Manuel
Ragni Paolo
Saccona Silvano
Tripodi Enzo
Vairetto Marco
STATUTO FSI
Art. 35 – Composizione e diritto di voto dell’Assemblea Regionale
1. L’Assemblea Regionale è costituita dai Presidenti degli affiliati, con sede nel territorio della Regione, aventi diritto di
voto o dai loro delegati, purché dirigenti societari in carica regolarmente tesserati alla F.S.I. intendendosi per tali i com-
ponenti dei Consigli Direttivi societari, dai delegati regionali dei giocatori tesserati e in attività, eletti nelle assemblee
regionali dei giocatori in regola con il tesseramento federale, in attività, maggiorenni e residenti nella Regione, in misu-
ra pari al 20% degli affiliati con diritto di voto della regione e dai delegati degli istruttori tesserati e in attività, eletti nel-
le assemblee regionali degli istruttori, in attività, maggiorenni e residenti nella Regione nella misura del 10% degli affi-
liati con diritto di voto della Regione.
2. Alle Assemblee Regionali partecipano, con diritto di voto, i componenti indicati al primo comma. Per il diritto di vo-
to ogni partecipante dispone di 1 voto.
3. Partecipano inoltre, senza diritto di voto, gli altri affiliati, il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio
Federale, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente ed i componenti del Consiglio Regionale e le
eventuali altre persone che il Presidente od il Consiglio ritengano opportuno invitare, nonché i candidati alle cariche
elettive regionali.
4. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale e quelli del Collegio dei Revisori dei Conti, il
Presidente ed i componenti del Consiglio Regionale, nonché i componenti degli Organi di Giustizia, gli arbitri ed i can-
didati alle cariche elettive non possono rappresentare affiliati né direttamente e né per delega.
REGOLAMENTO ORGANICO FEDERALE (ROF) FSI
apo VIII – Gli Organi Federali Periferici Regionali
Art. 69 – L’Assemblea Regionale dei Giocatori e delle Giocatrici
1. Hanno diritto a partecipare all’Assemblea Regionale dei Giocatori e delle Giocatrici e ad esprimervi il proprio
voto, coloro che, maggiori di età, risultino nell’anno in corso tesserati F.S.I. come giocatori Agonisti, per
Affiliati aventi sede nel territorio della Regione.
2. L'Assemblea è indetta e convocata dal Presidente del Comitato Regionale o dal Delegato Regionale, deve
effettuarsi antecedentemente all’Assemblea Regionale elettiva che precede l’Assemblea Nazionale ordinaria
elettiva quadriennale, preferibilmente ma non necessariamente in data diversa.
3. Almeno 20 giorni prima della data fissata per il suo svolgimento, la convocazione dell'Assemblea deve
pervenire, anche a mezzo e-mail, agli Affiliati della Regione, i quali sono tenuti ad informarne tempestivamente
i propri tesserati, quantomeno mediante affissione all'Albo Sociale. La convocazione deve altresì essere
pubblicata sul sito web del Comitato Regionale, se esistente.
4. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di qualsiasi numero di giocatori e/o giocatrici aventi
diritto al voto.
5. L’Assemblea elegge, in conformità al disposto dello Statuto, i Delegati regionali dei giocatori e delle giocatrici.
Facoltativamente, altri punti possono essere inseriti all’ordine del giorno, ove ritenuto utile per ottenere
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R.O.F. – Regolamento Organico Federale F.S.I.
suggerimenti e indicazioni non vincolanti in merito allo stato di sviluppo ed alle problematiche dell’attività
agonistica nella Regione.
6. Possono candidarsi per l'elezione a Delegato Regionale i giocatori e le giocatrici in possesso dei requisiti
previsti per aver diritto a voto. La candidatura deve essere presentata per iscritto al Presidente del Comitato
Regionale o al Delegato Regionale, entro il termine di giorni 10 antecedenti alla data dell’Assemblea.
7. L'Assemblea in apertura, con la Presidenza provvisoria del Presidente del Comitato Regionale o del Delegato
Regionale, che ha già provveduto alla designazione dei componenti della Commissione Verifica Poteri,
provvede ad eleggere, fra i non candidati, il Presidente ed il Segretario dell’Assemblea e la Commissione
Scrutinio. Le Commissioni Verifica Poteri e Scrutinio debbono provvedere a garantire la regolarità delle
procedure elettorali, controllare la posizione regolare dei votanti, redigere il verbale del risultato delle
votazioni, specificando la graduatoria dei candidati votati con indicazione del numero di preferenze ottenute e
l'elenco dei Delegati eletti. I votanti possono esprimere preferenze in numero pari ai candidati da eleggere.
8. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, deve essere trasmesso alla Segreteria federale entro
quarantotto ore dal termine dell’Assemblea.
9. Per quanto non diversamente previsto dallo Statuto o dal presente R.O.F., devono intendersi applicabili, in
quanto compatibili, le disposizioni previste per l’organizzazione e lo svolgimento dell’Assemblea Nazionale
ordinaria elettiva.
Art. 70 – L’Assemblea Regionale degli Istruttori
1. Hanno diritto a partecipare all’Assemblea Regionale degli Istruttori e ad esprimervi il proprio voto, coloro che,
maggiori di età, iscritti agli Albi Federali degli Istruttori, risultino nell’anno in corso tesserati F.S.I., come
Istruttori, e residenti nel territorio della Regione.
2. L'Assemblea è indetta e convocata dal Presidente del Comitato Regionale o dal Delegato Regionale, deve
effettuarsi antecedentemente all’Assemblea Regionale elettiva che precede l’Assemblea Nazionale ordinaria
elettiva quadriennale, preferibilmente ma non necessariamente in data diversa.
3. Almeno 20 giorni prima della data fissata per il suo svolgimento, la convocazione dell'Assemblea deve
pervenire, anche a mezzo e-mail, agli Affiliati della Regione, i quali sono tenuti ad informarne tempestivamente
i propri tesserati, quantomeno mediante affissione all'Albo Sociale. La convocazione deve altresì essere
pubblicata sul sito web del Comitato Regionale, se esistente.
4. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di qualsiasi numero di Istruttori aventi diritto al voto.
5. L’Assemblea elegge, in conformità al disposto dello Statuto, i Delegati regionali degli Istruttori.
Facoltativamente, altri punti possono essere inseriti all’ordine del giorno, ove ritenuto utile per ottenere
suggerimenti e indicazioni non vincolanti in merito allo stato di sviluppo ed alle problematiche delle attività di
insegnamento e di allenamento nella Regione.
6. Possono candidarsi per l'elezione a Delegato Regionale gli Istruttori in possesso dei requisiti previsti per aver
diritto a voto. La candidatura deve essere presentata per iscritto al Presidente del Comitato Regionale o al
Delegato Regionale, entro il termine di giorni 10 antecedenti alla data dell’Assemblea.
7. L'Assemblea in apertura, con la Presidenza provvisoria del Presidente del Comitato Regionale o del Delegato
Regionale, che ha già provveduto alla designazione dei componenti della Commissione Verifica Poteri,
provvede ad eleggere, fra i non candidati, il Presidente ed il Segretario dell’Assemblea e la Commissione
Scrutinio. Le Commissioni Verifica Poteri e Scrutinio debbono provvedere a garantire la regolarità delle
procedure elettorali, controllare la posizione regolare dei votanti, redigere il verbale del risultato delle
votazioni, specificando la graduatoria dei candidati votati con indicazione del numero di preferenze ottenute e
l'elenco dei Delegati eletti. I votanti possono esprimere preferenze in numero pari ai candidati da eleggere.
8. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, deve essere trasmesso alla Segreteria federale entro
quarantotto ore dal termine dell’Assemblea.
9. Per quanto non diversamente previsto dallo Statuto o dal presente R.O.F., devono intendersi applicabili, in
quanto compatibili, le disposizioni previste per l’organizzazione e lo svolgimento dell’Assemblea Nazionale
ordinaria elettiva.
Art. 71 – L’Assemblea Regionale
1. L'Assemblea Regionale Ordinaria è annuale e deve essere tenuta entro il giorno 15 marzo di ogni anno.
2. L’Assemblea Regionale Ordinaria elettiva è quadriennale e deve essere tenuta entro i termini previsti dallo
Statuto, almeno 75 giorni prima dell’Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva.
3. L'Assemblea Regionale è indetta dal Consiglio Regionale o dal Delegato Regionale, che ne determinano data,
sede ed ordine del giorno, provvedendo altresì, in caso di assemblea elettiva, alla nomina dei componenti della
Commissione Verifica Poteri, ed è convocata dal Presidente del Comitato Regionale o dal Delegato Regionale,
almeno sessanta giorni prima del suo svolgimento.
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R.O.F. – Regolamento Organico Federale F.S.I.
4. Qualora il termine ultimo per la convocazione venga a scadere senza che si sia provveduto al riguardo, il
Consiglio Federale, valutate le responsabilità del Comitato Regionale o del Delegato Regionale, nomina un
Commissario ad acta per provvedere alle necessarie incombenze.
5. La convocazione dell’Assemblea Regionale deve pervenire, a mezzo e-mail, oltre che agli Affiliati della
Regione, alla Segreteria Federale, che ne dà notizia al Presidente della Federazione, ai componenti del
Consiglio Federale e ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, per consentire la loro eventuale
partecipazione ai sensi dell’art. 35 comma 3 dello Statuto. Il Presidente della Federazione, il Consiglio Federale
ed il Collegio dei Revisori dei Conti, se lo ritengono opportuno, possono delegare a partecipare, in loro vece,
altra persona, purché la stessa non rappresenti Affiliati, né direttamente, né per delega.
6. Le votazioni per le cariche federali elettive regionali sono effettuate a scrutinio segreto, con le modalità ritenute
più opportune da parte del Presidente dell’Assemblea, sentiti i componenti della Commissione Scrutinio. Il
Presidente del Comitato Regionale è eletto dall’Assemblea Regionale regolarmente costituita, anche in caso di
ballottaggio, con la maggioranza della metà più uno dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche,
con esclusione dei voti nulli, salvo quanto previsto dall’art. 16 dello Statuto.
7. Le Assemblee regionali non elettive sono presiedute dal Presidente del Comitato Regionale o dal Delegato
Regionale.
8. Il Segretario del Comitato Regionale svolge funzioni di Segretario dell’Assemblea Regionale.
9. Per quanto non diversamente previsto dallo Statuto o dal presente R.O.F., devono intendersi applicabili, in
quanto compatibili, le disposizioni previste per l’organizzazione e lo svolgimento dell’Assemblea Nazionale.